Giovedì 21 Novembre 2024

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  • 25/6/2020

Didattica a distanza e tutela della privacy

L’avvento del Covid 19 ha costretto la scuola italian a (ri)scoprire la didattica a distanza, che si è rivelata un supporto fondamentale per docenti, famiglie e studenti. L’uso massiccio delle tecnologie, però, pone un tema: come è stata tutelata la privacy dei soggetti coinvolti (famiglie, docenti, alunni e fornitori)? A livello nazionale, i pronunciamenti ufficiali del Garante per la protezione dei dati personali in ordine alla didattica a distanza sono state le due indicazioni di massima.

In questo periodo di pandemia, la didattica a distanza ha svolto un ruolo chiave nella vita di famiglie, docenti ed alunni. Tra i vari aspetti legati all’uso delle piattaforme educative e dei prodotti digitali, ha assunto molta rilevanza il tema della protezione dei dati sensibili e tutela della privacy.  Da interrogativi sull’utilizzo della piattaforma di didattica a distanza da parte degli studenti fuori dall’orario scolastico, alla responsabilità del dirigente nell’indicare una piattaforma non conforme al GDPR, dalla definizione di geolocalizzazione in ambito privacy, all’obbligo (o meno) di apparire in video durante la lezione, fino alla diffusione di immagini di studenti e docenti sui social.

La normativa europea e quella italiana

La prima norma di riferimento a venire in aiuto è ilRegolamento Europeo 2016/679(General Data Protection Regulation), che pone l’accento sulla “responsabilizzazione” (accountability) del titolare del trattamento, il quale deve essere in grado di dimostrare di aver adottato comportamenti proattivi e misure di sicurezza atte ad assicurare l’applicazione del Regolamento stesso. Ne deriva che l’Istituto scolastico, in qualità di titolare del trattamento nella persona del Dirigente Scolastico, è chiamato a decidere autonomamente le modalità di trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

A livello nazionale, i pronunciamenti ufficiali del Garante per la protezione dei dati personali in ordine alla didattica a distanza sono stati due, contenenti delle indicazioni di massima:

Il primo punto su cui si è focalizzato il Garante è il profilo del consenso. Scuole e università che adoperano e hanno adoperato sistemi di didattica a distanza non sono infatti tenuti a chiedere il consenso agli interessati (docenti, studenti, genitori) al trattamento dei propri dati personali. Questa deroga al regolamento è data dalla funzione istituzionale svolta dagli istituti scolastici.

Inoltre, era compito delle scuole e delle università scegliere e regolamentare gli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza(piattaforme, servizi on line, classi virtuali, video lezioni etc.). Questi strumenti hanno dovuto conformarsi ai principi di privacy by design e by default, che impongono ai titolari del trattamento l’obbligo di prevedere fin da subito i rischi che si potevano incontrare per la tutela dei dati personali, così da regolarsi di conseguenza per decidere di quali strumenti di sicurezza dotarsi.

Nella gestione dei rapporti con i fornitori degli strumenti di didattica a distanza, il Garante stabiliva che dovevano essere regolati o con contratto o con altro atto giuridico. Invece, in ipotesi di piattaforme più complesse e servizi non solo didattici, gli istituti hanno dovuto attivare unicamente i servizi rivolti alla formazione, che sono stati configurati in modo da rendere al minimo i dati personali da trattare.

In questo tempo di DAD, il Garante ha tenuto fermi due punti in ogni caso: la necessaria limitazione delle finalità del trattamento a quanto strettamente necessario per la fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line, soprattutto con riguardo ai dati dei minori, e la liceità, correttezza e trasparenza del trattamento medesimo, che impone alle scuole di informare gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti) con un linguaggio comprensibile anche ai minori, in ordine, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento, che deve peraltro limitarsi all’esecuzione dell’attività didattica a distanza, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati.

In questo articolo si parla di

Master Orientatore didattico quadrato

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