Sabato 27 Luglio 2024

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L’offesa all’insegnante è oltraggio a Pubblico Ufficiale

  Da tempo si sta diffondendo tra alunni e genitori l'abitudine di offendere e aggredire i docenti negli ambienti scolastici. Uomini e donne che svolgono in aula la loro funzione di educatori oltre che di insegnanti, hanno un compito di grande responsabilità e dovrebbero inculcare nelle giovani menti non solo la lezione del giorno ma concetti come il rispetto, empatia ed educazione. Oggi sempre più spesso si ascolta di docenti aggrediti, e non solo verbalmente, insultati e derisi. Sarebbe opportuno ricordare che l'insegnante, nell'esercizio delle sue funzioni, è un pubblico ufficiale a tutti gli effetti. Il bullismo contro i professori può costituire reato di stalking, percosse, lesioni, violenza privata, minaccia e diffamazione. Ma non solo, l'ingiuria, oggi depenalizzata, costituisce ancora reato se rivolta ad un pubblico ufficiale; questo delitto si configura quando l'alunno o il genitore insulta apertamente il docente o lo denigra in presenza di altre persone. La definizione di "Pubblico Ufficiale" la si trova nell'art. 357 del c.p. comma 1 che recita testualmente: "Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Quindi tutti coloro che svolgono un lavoro nella Pubblica Amministrazione vengono considerati Pubblici Ufficiali e l'offesa arrecata è perseguibile penalmente anche con la reclusione. Dalla lettura della norma, pertanto, si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuitaa tutti quei soggetti che "concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione,di collaborazione anche saltuaria". Ancora l'articolo 341 bis del c.p.precisa: "Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone offende il prestigio e l'onore di un pubblico ufficiale mentre è nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni". L'articolo 358 c.p., a sua volta, dispone che "sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale". Quindi, alla luce della combinazione di queste norme, anche gli insegnanti delle scuole pubbliche sono pubblici ufficiali, così come ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014. La corte ha stabilito la qualità di pubblico ufficiale anche per l'insegnante nell'esercizio delle sue funzioni non circoscritta alla tenuta delle lezioni, ma estesa "alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi" riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore o di un discente. Sorge cosi spontanea una domanda: perché se qualcuno offende un agente di Polizia, un Carabiniere, un Magistrato viene immediatamente deferito all'Autorità giudiziaria mentre quando si parla di un docente non accade la stessa cosa? La risposta sta nel fatto che la scuola ha perso il suo prestigio sociale e l'insegnante non è più considerato per l'importanza del ruolo che svolge. Il MIUR dovrebbe occuparsi urgentemente di questo problema per consegnare al docente tutti gli strumenti adatti per "potersi difendere" con l'obiettivo di far tornare la scuola e gli insegnanti a pretendere il prestigio e la giusta autorevolezza che meritano prima che la scuola perda completamente il controllo.   La Redazione

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