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Pratica illegittima: docenti di sostegno chiamati per sostituire docenti assenti
Sempre più numerosi gli insegnanti di sostegno che lamentano di esser troppo spesso chiamati a coprire delle supplenze per sostituire docenti assenti su posto comune. Qualora si verificassero casi in cui il Dirigente Scolastico assegni ad un docente di sostegno una supplenza breve in sostituzione di un docente su posto comune, occorrerebbe richiedere l'ordine di servizio scritto con: data, nome del docente coinvolto, descrizione della richiesta ricevuta e firma del Dirigente Scolastico o di suo diretto delegato. Chiamare al servizio il docente di sostegno a copertura di un docente assente è vietato da una serie di norme contenute nelle Linee guida del Miur sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Dalle linee guida si evince infatti che"l'insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione". Inoltre, l'art. 13 comma 6 della Legge 104/1992 specifica che"gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti". La nota n. 9839 del Miur, dell' 8 novembre 2010, si sofferma sulla "opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili", in quanto, in caso contrario, le eventuali ore di supplenze dovrebbero essere assegnate ai docenti soprannumerari facenti servizio nell'Istituto. In conclusione… Ricorrere ai docenti di sostegno per rimediare all'assenza di un docente su posto comune costituisce un inadempimento contrattuale a cui consegue il rischio di arrecare danni anche all'alunno disabile in quanto il docente si troverebbe costretto ad interrompere il lavoro di inclusione che in realtà dovrebbe svolgere. Tali riflessioni sono valide sia nel caso in cui l'insegnante di sostegno sia chiamato a svolgere una supplenza in un'altra classe, sia nei casi in cui si tratti della stessa classe in cui è in servizio, in quanto ciò comporterebbe un'interruzione del pubblico servizio per il quale il docente di sostegno è chiamato ad operare. La Redazione