Sabato 27 Luglio 2024

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Graduatoria interna di istituto: il raddoppio del punteggio per gli anni prestati su sostegno

  Nelle Graduatorie Interne d'Istituto il conteggio e la valutazione degli anni di ruolo avviene in maniera diversa rispetto la mobilità. La valutazione degli anni di servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda, infatti, vale 6 punti per ogni anno, mentre nella mobilità d'ufficio i primi quattro anni sono valutati 3 punti per ogni anno e il periodo eccedente questi quattro anni è valutato 2 punti per ogni anno.   Ma cosa succede per il sostegno? La nota 1 della tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI sulla mobilità prevede che "per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno, il punteggio è raddoppiato".   Da quanto si evince dal testo della nota, dunque, sono richiesti due requisiti fondamentali per godere del raddoppio del punteggio per gli anni prestati sul sostegno e questi sono:
  • il possesso del titolo di specializzazione al momento del servizio prestato;
  • la richiesta di posti di sostegno nella domanda di mobilità o del trasferimento d'ufficio.
  Note conclusive Risulta evidente che, basandosi sui requisiti richiesti, per godere del raddoppio del punteggio in graduatoria bisogna essere titolari su posto di sostegno. I docenti su posto comune dovranno inoltrare la domanda compilando solo la sezione relativa agli anni complessivi di ruolo, comprensivi di quelli svolti su sostegno, ma senza raddoppio del punteggio.   La Redazione

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