Sabato 27 Luglio 2024

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Chi sono i docenti esclusi dalla graduatoria interna d’istituto?

  I docenti titolari o con incarico triennale sono coinvolti nell'inserimento della graduatoria interna d'istituto. Questi insegnanti sono tenuti a compilare una specifica scheda finalizzata alla valutazione del punteggio spettante ad ogni docente, in base al quale riceveranno una determinata posizione in graduatoria. Occorrerà predisporre graduatorie distinte per ogni classe di concorso e per ogni tipologia di posto presenti nell'organico della scuola. Il Dirigente scolastico, secondo quanto previsto dagli articoli 19 comma 4 e 21 comma 3 (rispettivamente, il primo per scuola dell'Infanzia e Primaria e il secondo per scuola Secondaria di I e II grado), dovrà provvedere alla formulazione e pubblicazione all'Albo dell'istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari nella scuola. Il punteggio per ogni singolo docente viene valutato sulla base della tabella di valutazione contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Il servizio pre-ruolo e in altro ruolo in tali graduatorie sarà dunque valutato come per la mobilità d'ufficio. Le graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (riguardanti il servizio, la famiglia e i titoli). Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali potranno produrre apposita dichiarazione personale a cui apportare successive modifiche ed integrazioni. Qualora il docente non dichiari o non abbia provveduto a documentare i titoli valutabili, il Dirigente scolastico dovrà provvedere all'attribuzione del punteggio sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica. I docenti titolari vengono inseriti nella graduatoria interna di istituto in base al loro punteggio. A fare eccezione sono i docenti appena immessi in ruolo o nuovi arrivati in seguito a mobilità volontaria, che saranno posizionati in coda, a prescindere dal punteggio, così come stabilito dal CCNI nell'art. 19 comma 7 (scuola dell'Infanzia e Primaria) e nell'art. 21 comma 11 (scuola Secondaria di I e II grado). Ad essere esclusi dalla graduatoria, invece, i docenti beneficiari delle precedenze riportate nell'art. 13 comma 1. Questi insegnanti godono del diritto all'esclusione dalla graduatoria con la finalità di evitare di essere dichiarati perdenti posto e, dunque, di tutelare la loro titolarità nella scuola. Verrà fatta eccezione nel caso in cui la contrazione di organico non renda indispensabile anche il loro coinvolgimento. Il diritto all'esclusione dalla graduatoria interna di istituto dei beneficiari non li esonera dall'attribuzione di un'eventuale cattedra orario esterna costituitasi in seguito a contrazione in organico e dunque non presente nell'organico dell'anno scolastico precedente, come riportato nell'art. 11 comma 8 del CCNI. Tali docenti potranno essere esclusi dall'attribuzione della cattedra orario esterna soltanto se tale cattedra è costituita tra scuole di comuni diversi. Inoltre, i docenti esclusi dalla graduatoria d'istituto dovranno dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI (Sistema Informativo dell'Istruzione) delle domande di trasferimento, di venir meno ai presupposti che hanno dato titolo all'esclusione dalla graduatoria. Il Dirigente scolastico sarà in questo caso tenuto a riformulare nel minor tempo possibile la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio territoriale le nuove posizioni di soprannumero.   La Redazione

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