Sabato 27 Luglio 2024

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Precedenze per il trasferimento docenti: con quale ordine?

  Gli insegnanti in possesso di determinati requisiti, nel caso di operazioni di mobilità, hanno diritto ad una valutazione prioritaria della loro domanda. Questi docenti infatti, potranno far riferimento all'art.13, comma 1 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) in cui sono riportate tutte le precedenze valide per il trasferimento. All'interno dello stesso sarà possibile consultare tutte queste precedenze, organizzate per categoria e riportate secondo un dettagliato e preciso ordine di priorità, grazie alle quali verranno gestite le operazioni connesse alla mobilità territoriale. Non sarà possibile usufruire contemporaneamente di due differenti precedenze e, in caso di parità di requisiti posseduti e di punteggio, prevarrà il docente con maggiore anzianità anagrafica.   Vediamo nel dettaglio le precedenze e l'ordine di priorità riportate nel CCNI Le priorità valutabili, riportate nell'ordine di precedenza stabilito nel contratto sulla mobilità, sono quelle di seguito specificate: I) Disabilità e gravi motivi di salute II) Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale V) Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità VI) Personale coniuge di militare o di categoria equiparata VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali VIII) Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017

 

Il numero di precedenze e l'eventuale decadenza dei requisiti Come precedentemente accennato, i docenti in possesso di più requisiti, tra quelli sopra riportati, non potranno usufruire contemporaneamente di più precedenze. Sarà premura del singolo insegnante scegliere quale possa essere la precedenza che, in ordine di priorità, converrà dichiarare nella domanda di trasferimento. Nel caso in cui i requisiti che determinano il diritto alla precedenza vengono a mancare, si avrà la decadenza di tale beneficio. In questo caso, i docenti beneficiari delle precedenze sono tenuti a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.   La Redazione

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