Sabato 27 Luglio 2024

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I criteri per l’individuazione dei docenti soprannumerari

  Sulla base di quale criterio vengono individuati i docenti soprannumerari? Un ruolo incisivo per l'individuazione di questi è rivestito dall'organico dell'autonomia e dalla graduatoria interna d'istituto.   Ma, più precisamente, a cosa ci riferiamo parlando di organico dell'autonomia e graduatoria interna d'istituto? L'organico dell'autonomia contiene in sé sia le cattedre dell'organico di diritto che quelle di potenziamento e la presenza di perdenti posto è riportato proprio in esso. L'organico è curato con cadenza annua dall'Ufficio Scolastico Provinciale e si basa su criteri quali il numero di iscritti e il relativo numero di classi disponibili nell'istituto. Ad una diminuzione del numero delle classi attivate corrisponderà dunque una riduzione di cattedre con conseguente esubero di una parte di docenti. Il numero di perdenti posto sarà perciò pari al numero di cattedre non più disponibili. In questo caso, per individuare chi siano i docenti soprannumerari si farà riferimento alla graduatoria interna di istituto e ad esser dichiarati come perdenti posto saranno quei docenti posizionati in fondo a tale graduatoria.   Secondo quali criteri viene effettuata la graduatoria? La collocazione in graduatoria dei docenti si basa, nella maggior parte dei casi, sul punteggio ottenuto da ciascun docente relativamente a quanto riportato nella tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo(Allegato 2, Tabella A) con le precisazioni concernenti la mobilità del personale docente. Il servizio pre ruolo in tali graduatorie viene valutato 3 punti per i primi quattro anni e 2 punti per ogni anno successivo al quarto.   Ma in quali casi il punteggio in graduatoria non ha un ruolo determinante? Come precedentemente accennato, viene tenuto conto del punteggio assegnato ad ogni docente nella graduatoria interna in quasi tutti i casi, ad esclusione di casi in cui vi sia la presenza di:
  • docenti  beneficiari di una delle precedenze previste nell'13 comma 1 punti I), III), IV) e VII), che hanno diritto ad essere esclusi dalla graduatoria alle condizioni previste nel comma 2 dello stesso articolo e che non possono essere dichiarati soprannumerari  a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere indispensabile il loro coinvolgimento;
  • docenti arrivati durante l'anno nella scuola in seguito ad immissione in ruolo o a mobilità volontaria e che saranno collocati in coda nella graduatoria a prescindere dal punteggio e saranno perciò i primi a rischiare un eventuale esubero.
 La Redazione

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