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Comportamenti disciplinarmente scorretti: il licenziamento dell’insegnante con o senza preavviso
I licenziamenti nell'ambito della scuola esistono, ma sono, ad oggi, un numero fortunatamente non importante. I docenti possono essere licenziati in quanto, dal punto di vista disciplinare, sono soggetti sia alla legislazione speciale prevista dal Testo Unico dell'Istruzione che alla normativa generale che disciplina la materia del pubblico impiego. Ciò implica che un insegnante potrebbe essere licenziato qualora ci fosse un suo comportamento illecito che faccia venire meno la fiducia nella sua persona e nella sua professionalità. Ci sono delle motivazioni che giustificano il licenziamento e vanno dalla violazione degli obblighi del docente, all'attuazione di comportamenti che possano recare intenzionalmente danni all'istituto in cui il docente opera, e così via... Il licenziamento può avvenire in due modalità: con preavviso o senza. In quali casi si configura il licenziamento con preavviso? Un insegnante che viene licenziato ha diritto al preavviso se alla base del provvedimento è presente uno di questi motivi:
- si è assentato senza giustificato motivo per più di 3 giorni nell'arco di due anni o per più di 7 giorni in un decennio;
- non è rientrato entro il termine dettato dalla Pubblica Amministrazione;
- non ha accettato un trasferimento imposto per giustificate necessità di servizio.
- attesta falsamente la sua presenza al lavoro;
- dichiara il falso su un'autocertificazione per avere un posto di lavoro o per fare carriera;
- rimane coinvolto in prima persona in ripetuti episodi violenti, aggressivi, minacciosi, ingiuriosi o che recano un danno a terzi;
- subisce una condanna penale con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la cessazione del rapporto di lavoro;
- viola insistentemente i suoi obblighi di servizio stabiliti dal contratto nazionale di categoria o dal codice di comportamento dell'amministrazione a cui fa riferimento.