Martedì 22 Ottobre 2024

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Diritti del docente: 5 giorni di permesso per attività di formazione professionale

  L'art. 64 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) scuola 2006/2009, rimasto in vigore ai sensi dell'art. 1, comma 10, del CCNL scuola del 19 aprile 2018, dispone la fruizione del diritto alla formazione del personale scolastico. È infatti importante sapere che ai docenti, per ogni anno scolastico, spettano 5 giorni di permesso al fine di seguire corsi di formazione. Tale permesso è un diritto del docente e non è soggetto alla discrezionalità del Dirigente scolastico. Il comma 5 del sopracitato art. 64 specifica infatti che "gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. A tali iniziative di formazione, e con le medesime modalità, hanno diritto a partecipare anche gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche mediante partecipazione ad attività musicali ed artistiche".  I Dirigenti Scolastici non possono godere della propria discrezionalità in merito al diritto alla formazione dei docenti Accade però che alcuni Dirigenti Scolastici neghino la possibilità ai docenti di fruire dei 5 giorni di permesso ai fini della formazione, sostenendo che solamente la formazione organizzata dall'Amministrazione sia soggetta al diritto di tale fruizione. Ma risulta evidente e lampante, anche secondo quanto riportato nel nuovo CCNL della scuola, che i giorni di permesso per la formazione sono un diritto sul quale neanche il Dirigente Scolastico può agire con la propria discrezionalità negandoli al docente. Occorrerebbe far presente ai Dirigenti Scolastici che, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del CCNL scuola 2006-2009, "il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio".  La fruizione del diritto della formazione dei docenti disposta dall'art. 64, comma 5, a differenza del suddetto comma 3, esonera il docente dal servizio. Risulta dunque evidente che i 5 giorni di diritto alla formazione sono quelli in cui il docente è esonerato dal servizio e deve essere sostituito da docenti di potenziamento, da chi ha ore a disposizione o chi deve recuperare qualche permesso breve. Dovrebbe dunque esser premura del Dirigente Scolastico quella di assicurare "nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5".  La Redazione

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